I diritti musicali negli eventi

L’utilizzo della musica negli eventi è sottoposto ad alcune regole che è bene conoscere. Per non correre rischi inutili né autolimitarsi per paura.

1. La musica è bella ma non è libera
La musica, nella comunicazione e soprattutto negli eventi, è un valore aggiunto.
Come tutti sanno, la musica comunica di per sé e crea il clima giusto per ogni situazione.
Alcune scelte musicali sono ultra collaudate e forse un po’ ovvie, ma producono un sicuro impatto emotivo: alzi la mano chi non ha usato almeno una volta in una convention la colonna sonora del film “Il Gladiatore”, quella di “Momenti di Gloria” o “We are the champions” dei Queen!
Ma… i permessi per l’utilizzo di queste musiche li avevate chiesti?
C’è infatti quel piccolo particolare chiamato “diritto d’autore” che bisognerebbe rispettare ogni volta che si usa una musica in una pubblica esecuzione… e prima che mi rispondiate stupefatti “ma la mia convention non è aperta al pubblico!!!”, facciamo un po’ di chiarezza.

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2. Due diritti…
Ogni brano musicale, è soggetto sempre a due tipi di diritti:
– il diritto editoriale
– il diritto di riproduzione meccanica.
Il primo è a beneficio degli autori del brano (dello spartito musicale e del testo) e dell’Editore Musicale che si occupa dello sfruttamento economico dell’opera. Lo riscuote la SIAE.
Il secondo diritto, chiamato comunemente “diritto Master”, è invece legato al supporto con cui viene diffuso il brano musicale e appartiene alla casa discografica. Lo riscuote l’SCF Consorzio Fonografici.
Chi organizza un evento in un hotel, un centro congressi, uno stadio o un parco cittadino, anche se è in forma privata e a inviti, cioè non è aperto al pubblico, deve pagare la SIAE e l’SCF per poter diffondere musica.
Di solito, di queste scartoffie si occupa direttamente il locale che ospita l’evento. Ma nel caso di un evento aziendale non basta.

3. …più uno fa tre.
Esiste infatti un terzo diritto, il diritto di sincronizzazione, che nasce quando si associa un brano a delle immagini o a un marchio commerciale (cioè sempre). Questa associazione va concordata con l’editore e con il discografico che, ahimè, vogliono essere pagati.
La cosa è poco risaputa nel mondo delle convention perché i controlli da parte di editori e case discografiche sono quasi inesistenti e i famosi Ispettori SIAE, quando vengono, possono solo verificare che sia stata autorizzata l’emissione di musica, ma non di quale musica.
In tutta amicizia posso dirvi che se volete continuare ad agire come avete sempre fatto, fatelo pure, ma a vostro rischio, anche se basso. Nessun consulente musicale serio vi potrà mai garantire al 100% che vi vada liscia.

4. Qualche indirizzo utile
Se invece volete stare tranquilli potete rivolgervi alle società che trattano i cataloghi di Production Music (quelli che volgarmente si chiamano “library” e forniscono i cosiddetti “tappetini”). Nei loro cataloghi troverete sottofondi musicali e canzoni di ogni genere, con un convenientissimo rapporto qualità/prezzo.
Le più conosciute, che dispongono dei cataloghi più ampi e aggiornati sono: MachiavelliFlipperUniversal Music

e tutte le altre, che hanno aderito alla convenzione con la SIAE e che trovate QUI.

5. Quanto costa?
Per fare un esempio di costi: se incaricate un consulente, un pacchetto di musiche per una convention in Italia vi costerà da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 1500, compresa la ricerca musicale. Utilizzando le Libraries, può capitare (raramente!) che una musica sia già stata utilizzata in altre occasioni, magari dal vostro diretto concorrente. Se qualcuno partecipa a entrambe le convention e lo nota, può pensare che quella musica appartenga a qualche artista famoso, e magari fate pure un figurone!
Potete anche affidarvi a un musicista per comporre un brano ad hoc, allora i costi possono essere leggermente superiori (certo, non chiedetelo a Morricone!!!) però avrete la garanzia di una musica esclusiva e come piace a voi.
I musicisti bravi sono tanti, ma sono tanti anche quelli che sanno vendersi bene, senza fare nomi! Quando un musicista vi si propone, vi suggerisco per prima cosa di visitare la sua pagina web e contare i brani: se non ci sono molti esempi da ascoltare, vuol dire che ha fatto poche cose di qualità. Chiedetegli perché. Infine, diffidate di quelli che vi offrono le musiche “royalty free” per il web. Quasi sempre sono “free” solo se le usate sul web, ma l’utilizzo gratuito non è consentito nel caso di un evento collegato ad un marchio commerciale. Quindi, sarete punto e a capo.

DJ

6. Conclusioni
In poche parole: qualunque emissione musicale innanzi a un pubblico è soggetta al diritto d’autore a meno che non si tratti di una musica originale per la quale l’autore, non iscritto alla SIAE, vi ha rilasciato una liberatoria (probabilmente a pagamento). In ogni caso rimane da pagare l’SCF per l’esecuzione. I diritti sono di tre tipi: editoriale, master e sincronizzazione. Il diritto d’autore scade 70 anni dopo la morte dell’autore, ma se una musica è eseguita di recente restano i diritti degli esecutori (quindi non ve la cavate usando Beethoven). Gli obblighi vanno assolti separatamente e in certi casi si può contrattare il corrispettivo. Fare tutto da soli è un po’ complicato e quasi mai conveniente.